(Allegato II.12-art. 23)
                            Articolo 23. 
Lavori   eseguiti    dall'impresa    affidataria    e    dall'impresa
  subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale. 
 
1. Ai fini della qualificazione  delle  imprese  che  hanno  affidato
lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le  SOA  si
attengono ai seguenti criteri: 
a)  le  lavorazioni  eseguite  dalle  imprese  subappaltatrici   sono
classificabili ai sensi della Tabella  A;  l'impresa  subappaltatrice
puo'  utilizzare  per  la  qualificazione   il   quantitativo   delle
lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; 
b) l'impresa affidataria puo' utilizzare: 
1) i lavori della categoria prevalente, per l'intero importo; 
2) i lavori di ciascuna delle  categorie  scorporabili  previste  nel
bando o nell'avviso di gara o nella lettera di  invito,  appartenenti
alle categorie di  cui  alla  Tabella  A,  per  l'intero  importo  in
ciascuna delle categorie scorporabili. 
2. La SOA, nella attivita' di attestazione, e' tenuta  ad  attribuire
la qualificazione  conformemente  al  contenuto  del  certificato  di
esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica  che
nel  certificato  di  esecuzione  dei  lavori  non   siano   presenti
lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A  non  previste
nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonche' nel
contratto e  negli  eventuali  atti  di  sottomissione  o  aggiuntivi
debitamente approvati. Detta documentazione e' richiesta dalla SOA al
soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione  dei  lavori.  La
SOA e' tenuta a segnalare all'ANAC eventuali incongruenze riscontrate
nel certificato di esecuzione  lavori,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, lettera f). 
3. In caso  di  lavori  eseguiti  in  raggruppamento  temporaneo,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  con  riferimento  a
ciascuna impresa riunita. 
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente  generale  ai  sensi
dell'articolo  204  del  codice,  sono  richiesti  i   requisiti   di
qualificazione prescritti dall'articolo 100, comma 4,  del  codice  e
dal presente allegato, per la corrispondente categoria  e  classifica
di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 21, comma
4,  per  i  lavori  affidati  a  terzi,  sono  emessi  dal   soggetto
aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale
e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'ANAC con
le modalita' stabilite nei provvedimenti della stessa Autorita'.