(Allegato F-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Le tariffe per le strade  ferrate  esercitate  o  guarentite  dallo
Stato, ed i canoni per l'uso  e  i  prezzi  di  vendita  delle  acque
pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori  pubblici  di
concerto con quello delle finanze.