(Annesso B.6-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
   1. La riesportazione degli effetti  personali  ha  luogo  al  piu'
tardi quando la persona che li ha importati lascia il  territorio  di
ammissione temporanea. 
   2. Il termine di riesportazione  delle  merci  importate  a  scopo
sportivo  e'  di  almeno  dodici  mesi  a  decorrere  dalla  data  di
ammissione temporanea.