Art. 158 
                           (Accertamenti) 
 
   1. Il Garante puo' disporre accessi a banche di  dati,  archivi  o
altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o
nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al  controllo
del rispetto della disciplina in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali. 
   2. I controlli di cui  al  comma  a  sono  eseguiti  da  personale
dell'Ufficio. Il Garante  si  avvale  anche,  ove  necessario,  della
collaborazione di altri organi dello Stato. 
   3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in  un'abitazione
o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative  appartenenze,
sono  effettuati  con  l'assenso  informato  del   titolare   o   del
responsabile,  oppure  previa  autorizzazione  del   presidente   del
tribunale  competente  per   territorio   in   relazione   al   luogo
dell'accertamento, il  quale  provvede  con  decreto  motivato  senza
ritardo, al  piu'  tardi  entro  tre  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta  del  Garante  quando  e'  documentata   l'indifferibilita'
dell'accertamento.