Art. 159 
                             (Modalita) 
 
   1. Il personale operante, munito di documento  di  riconoscimento,
puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al  segreto
ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere  a  rilievi  e  ad
operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e
documento, anche a campione e  su  supporto  informatico  o  per  via
telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel  quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti. 
   2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti  gli  accertamenti  e'
consegnata copia dell'autorizzazione del  presidente  del  tribunale,
ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e  a
prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di  rifiuto
gli accertamenti sono comunque  eseguiti  e  le  spese  in  tal  caso
occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento  che
definisce il procedimento, che per questa  parte  costituisce  titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice  di  procedura
civile. 
   3. Gli  accertamenti,  se  effettuati  presso  il  titolare  o  il
responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se
questo  e'  assente  o  non  e'  designato,  agli  incaricati.   Agli
accertamenti possono assistere persone indicate dal  titolare  o  dal
responsabile. 
   4. Se non e' disposto diversamente nel decreto  di  autorizzazione
del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato
prima delle ore sette e dopo le ore venti,  e  puo'  essere  eseguito
anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione. 
   5. Le informative, le  richieste  e  i  provvedimenti  di  cui  al
presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere  trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax. 
   6. Quando emergono indizi di reato si osserva la  disposizione  di
cui all'articolo 220 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del codice di procedura  penale,  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
 
          Note all'art. 159:
              - Per  il  testo degli articoli 474 e 475 del codice di
          procedura civile, vedi in nota all'art. 150.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  220  del  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
          coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura
          penale):
              «Art.  220  (Attivita'  ispettive e di vigilanza). - 1.
          Quando  nel  corso  di  attivita'  ispettive o di vigilanza
          previste  da  leggi o decreti emergono indizi di reato, gli
          atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
          raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
          della  legge  penale  sono  compiuti con l'osservanza delle
          disposizioni del codice.».