Art. 160 
                     (Particolari accertamenti) 
 
   1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e
III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di
un componente designato dal Garante. 
   2. Se il trattamento non risulta  conforme  alle  disposizioni  di
legge  o  di  regolamento,  il  Garante  indica  al  titolare  o   al
responsabile  le  necessarie  modificazioni  ed  integrazioni  e   ne
verifica  l'attuazione.  Se   l'accertamento   e'   stato   richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro
circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od  operazioni
a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o  di  prevenzione  e
repressione di reati o ricorrono motivi  di  difesa  o  di  sicurezza
dello Stato. 
   3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto  ai
sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e  i  documenti  acquisiti
sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza  e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti del  Garante  e,  se
necessario per lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo,  da  un
numero delimitato di  addetti  all'Ufficio  individuati  dal  Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento  di  cui  all'articolo
156, comma 3, lettera a). 
   4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione  e
di sicurezza e ai dati coperti da  segreto  di  Stato  il  componente
designato prende visione degli  atti  e  dei  documenti  rilevanti  e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 
   5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui  al  presente  articolo
nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita'
nel  rispetto  delle  reciproche  attribuzioni  e  della  particolare
collocazione istituzionale dell'organo procedente.  Gli  accertamenti
riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono  differiti,  se
vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in  cui  cessa  il
segreto. 
   6.  La  validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'   di   atti,
documenti e provvedimenti nel  procedimento  giudiziario  basati  sul
trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge  o
di regolamento restano  disciplinate  dalle  pertinenti  disposizioni
processuali nella materia civile e penale.