Art. 202
             Sospensione o revoca della licenza di esercizio
    1.  La  licenza  di  esercizio si intende revocata di diritto nel
caso   di   radiazione   dell'aeromobile   dal  Registro  aeronautico
nazionale.   Il   Ministero,   di   intesa  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo
successiva  revoca,  la  licenza di esercizio nei casi previsti dalle
leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione
non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.