Art. 203
                         Installazione d'ufficio
    1.  Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  dispone  d'ufficio  ed  a  spese del proprietario
l'impianto  e  l'esercizio  a  bordo di aerei di linea delle stazioni
radioelettriche   obbligatorie   nel   caso   di  inosservanza  delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 200.