Art. 204 Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili 1. Il Ministero ha facolta' di far ispezionare dall'autorita' competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.