Art. 204
    Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
    1.  Il  Ministero  ha  facolta' di far ispezionare dall'autorita'
competente   ai   sensi   della   vigente   normativa   gli  apparati
radioelettrici   a  bordo  degli  aeromobili  nazionali  al  fine  di
accertare  la  rispondenza  alle  norme tecniche, di cui all'articolo
200, e di constatarne l'efficienza.