Art. 143. 
 
                        Denuncia di sinistro 
 
  1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per  i  quali
vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei  veicoli  coinvolti
o, se  persone  diverse,  i  rispettivi  proprietari  sono  tenuti  a
denunciare  il  sinistro  alla  propria  impresa  di   assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla  medesima,  il  cui  modello  e'
approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia
di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso
avviso di sinistro. 
  2. Quando il  modulo  sia  firmato  congiuntamente  da  entrambi  i
conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo  prova  contraria
da parte dell'impresa  di  assicurazione,  che  il  sinistro  si  sia
verificato nelle circostanze, con le modalita' e con  le  conseguenze
risultanti dal modulo stesso. 
 
          Nota all'art. 143: 
              - L'art. 1915 del codice civile e' il seguente: 
              «Art. 1915 (Inadempimento dell'obbligo di avviso  o  di
          salvataggio). - L'assicurato che, dolosamente  non  adempie
          l'obbligo dell'avviso o del salvataggio  perde  il  diritto
          all'indennita'. 
              Se l'assicurato omette colposamente di  adempiere  tale
          obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre  l'indennita'
          in ragione del pregiudizio sofferto.».