Art. 144. 
 
                   Azione diretta del danneggiato 
 
  1. Il danneggiato per sinistro causato  dalla  circolazione  di  un
veicolo o di un natante, per i quali vi e' obbligo di  assicurazione,
ha azione  diretta  per  il  risarcimento  del  danno  nei  confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali e' stata stipulata l'assicurazione. 
  2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non
puo' opporre al danneggiato eccezioni derivanti  dal  contratto,  ne'
clausole che  prevedano  l'eventuale  contributo  dell'assicurato  al
risarcimento  del  danno.  L'impresa  di  assicurazione  ha  tuttavia
diritto di rivalsa verso l'assicurato nella  misura  in  cui  avrebbe
avuto contrattualmente diritto di  rifiutare  o  ridurre  la  propria
prestazione. 
  3. Nel giudizio  promosso  contro  l'impresa  di  assicurazione  e'
chiamato anche il responsabile del danno. 
  4.  L'azione  diretta  che  spetta  al  danneggiato  nei  confronti
dell'impresa di assicurazione e' soggetta al termine di  prescrizione
cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.