Art. 145. 
 
             Proponibilita' dell'azione di risarcimento 
 
  1. Nel caso si applichi  la  procedura  di  cui  all'articolo  148,
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,
puo' essere proposta solo dopo che  siano  decorsi  sessanta  giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in
cui il danneggiato abbia  chiesto  all'impresa  di  assicurazione  il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, anche se inviata per  conoscenza,  avendo  osservato  le
modalita' ed i contenuti previsti all'articolo 148. 
  2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149
l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e'  obbligo  di  assicurazione,
puo' essere proposta solo dopo che  siano  decorsi  sessanta  giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in
cui  il  danneggiato  abbia   chiesto   alla   propria   impresa   di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,  inviata  per  conoscenza  all'impresa  di
assicurazione  dell'altro  veicolo  coinvolto,  avendo  osservato  le
modalita' ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.