Art. 147. 
 
                  Stato di bisogno del danneggiato 
 
  1. Nel corso del giudizio di primo grado,  gli  aventi  diritto  al
risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi  in  stato
di bisogno, possono chiedere che sia  loro  assegnata  una  somma  da
imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. 
  2. Il giudice civile o penale, sentite  le  parti,  qualora  da  un
sommario accertamento risultino gravi elementi di  responsabilita'  a
carico  del  conducente,  con  ordinanza   immediatamente   esecutiva
provvede all'assegnazione della somma  ai  sensi  del  comma  1,  nei
limiti dei quattro quinti della presumibile entita' del  risarcimento
che sara' liquidato con la sentenza. Se la causa civile e' sospesa ai
sensi dell'articolo 75, comma 3,  del  codice  di  procedura  penale,
l'istanza e' proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e'
pendente la causa. 
  3. L'istanza puo' essere riproposta nel corso del giudizio. 
  4. L'ordinanza e' irrevocabile fino alla decisione del merito. 
 
          Nota all'art. 147: 
              - L'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e'
          il seguente: 
              «Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione  penale).
          - 1 - 2. (Omissis). 
              3. Se l'azione e' proposta in sede civile nei confronti
          dell'imputato dopo la  costituzione  di  parte  civile  nel
          processo penale o dopo la sentenza penale di  primo  grado,
          il processo civile e' sospeso  fino  alla  pronuncia  della
          sentenza penale non piu' soggetta a impugnazione, salve  le
          eccezioni previste dalla legge».