Art. 148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo
145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il
termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita' indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e la descrizione delle circostanze nelle quali si e' verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti, nonche' dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di
decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione e' tenuta a provvedere all'adempimento del predetto
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto
salvo quanto stabilito al comma 5, non puo' rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini di cui
al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti organi
di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita'
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla
targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e'
tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o
dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,
l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma
in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del
danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa
corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita',
tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, l'impresa di assicurazione non puo' opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato
dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del
codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma
offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta' di quella
liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il
giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia
della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza
delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per
l'eventuale assistenza prestata da professionisti, e' tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da' comunicazione al danneggiato, indicando
l'importo corrisposto.
Nota all'art. 148:
- L'art. 1913 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1913 (Avviso all'assicuratore in caso di
sinistro). - L'assicurato deve dare avviso del sinistro
all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il
contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e'
necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro
il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita' del bestiame
l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro
ventiquattro ore.".