Art. 148. 
 
                      Procedura di risarcimento 
 
  1.  Per  i  sinistri  con  soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di
risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate  nell'articolo
145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il  modulo  di  cui
all'articolo 143 e recare  l'indicazione  del  codice  fiscale  degli
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione  diretta  ad
accertare l'entita' del danno. Entro sessanta giorni dalla  ricezione
di  tale  documentazione,  l'impresa  di  assicurazione  formula   al
danneggiato congrua  offerta  per  il  risarcimento  ovvero  comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il
termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando  il  modulo  di
denuncia  sia  stato  sottoscritto  dai  conducenti   coinvolti   nel
sinistro. 
  2. L'obbligo di proporre al  danneggiato  congrua  offerta  per  il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non  si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i  sinistri  che  abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di  risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con  le
modalita'  indicate  al  comma  1.  La   richiesta   deve   contenere
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e la descrizione delle circostanze nelle quali si  e'  verificato  il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini  dell'accertamento  e  della
valutazione del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai  dati  relativi
all'eta', all'attivita' del danneggiato, al suo reddito,  all'entita'
delle lesioni subite, da attestazione medica  comprovante  l'avvenuta
guarigione  con   o   senza   postumi   permanenti,   nonche'   dalla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma  2,  o,  in  caso  di
decesso,  dallo  stato  di  famiglia  della  vittima.  L'impresa   di
assicurazione e' tenuta a  provvedere  all'adempimento  del  predetto
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 
  3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al  comma  2  e  fatto
salvo  quanto  stabilito  al  comma  5,  non   puo'   rifiutare   gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del  danno  alla
persona da parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini di  cui
al comma 2 sono sospesi. 
  4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti  organi
di polizia le informazioni  acquisite  relativamente  alle  modalita'
dell'incidente, alla residenza e al  domicilio  delle  parti  e  alla
targa di immatricolazione o altro analogo  segno  distintivo,  ma  e'
tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1  e  2  anche  in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose  che  lesioni
personali o il decesso. 
  5. In caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa  di  assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini  di  cui  ai
commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei  dati  o
dei documenti integrativi. 
  6. Se il danneggiato dichiara di  accettare  la  somma  offertagli,
l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione. 
  7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la  somma  offerta  al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma
in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del
danno. 
     8.  Decorsi  trenta  giorni  dalla   comunicazione   senza   che
l'interessato  abbia  fatto  pervenire  alcuna  risposta,   l'impresa
corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse  modalita',
tempi ed effetti di cui al comma 7. 
  9. Agli effetti dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, l'impresa di assicurazione  non  puo'  opporre  al
danneggiato  l'eventuale  inadempimento  da   parte   dell'assicurato
dell'obbligo di avviso del sinistro  di  cui  all'articolo  1913  del
codice civile. 
  10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando  la  somma
offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta'  di  quella
liquidata, al netto  di  eventuale  rivalutazione  ed  interessi,  il
giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria,  copia
della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza
delle disposizioni del presente capo. 
  11.  L'impresa,  quando  corrisponde  compensi  professionali   per
l'eventuale  assistenza  prestata  da  professionisti,  e'  tenuta  a
richiedere la documentazione  probatoria  relativa  alla  prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo  separatamente  rispetto  alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa,  che  abbia
provveduto  direttamente  al  pagamento  dei   compensi   dovuti   al
professionista,  ne  da'  comunicazione  al  danneggiato,   indicando
l'importo corrisposto. 
 
          Nota all'art. 148: 
              - L'art. 1913 del codice civile e' il seguente: 
              "Art.  1913  (Avviso  all'assicuratore   in   caso   di
          sinistro). - L'assicurato deve  dare  avviso  del  sinistro
          all'assicuratore o all'agente autorizzato a  concludere  il
          contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
          e' verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e'
          necessario   l'avviso,   se   l'assicuratore   o   l'agente
          autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro
          il detto  termine  alle  operazioni  di  salvataggio  o  di
          constatazione del sinistro. 
              Nelle assicurazioni contro la mortalita'  del  bestiame
          l'avviso, salvo patto contrario,  deve  essere  dato  entro
          ventiquattro ore.".