Art. 149. 
 
                  Procedura di risarcimento diretto 
 
  1. In caso di sinistro tra due veicoli  a  motore  identificati  ed
assicurati per la  responsabilita'  civile  obbligatoria,  dal  quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o  ai  loro  conducenti,  i
danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto  relativo  al  veicolo
utilizzato. 
  2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonche' i danni alle cose trasportate di proprieta' dell'assicurato o
del conducente. Essa si applica anche al danno  alla  persona  subito
dal conducente non  responsabile  se  risulta  contenuto  nel  limite
previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica  ai  sinistri
che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed  al  risarcimento
del  danno   subito   dal   terzo   trasportato   come   disciplinato
dall'articolo 141. 
  3. L'impresa, a seguito  della  presentazione  della  richiesta  di
risarcimento diretto, e' obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni  per  conto   dell'impresa   di   assicurazione   del   veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione  dei  rapporti  fra  le
imprese medesime. 
  4. Se il  danneggiato  dichiara  di  accettare  la  somma  offerta,
l'impresa di  assicurazione  provvede  al  pagamento  entro  quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e' tenuto
a rilasciare quietanza liberatoria valida  anche  nei  confronti  del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. 
  5. L'impresa di assicurazione, entro quindici  giorni,  corrisponde
la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta.  La  somma
in tale  modo  corrisposta  e'  imputata  all'eventuale  liquidazione
definitiva del danno. 
  6.  In  caso  di  comunicazione  dei  motivi  che  impediscono   il
risarcimento diretto ovvero nel  caso  di  mancata  comunicazione  di
offerta  o  di  diniego  di  offerta   entro   i   termini   previsti
dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo'  proporre
l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione.  L'impresa  di  assicurazione
del  veicolo  del  responsabile  puo'  chiedere  di  intervenire  nel
giudizio  e  puo'  estromettere  l'altra  impresa,  riconoscendo   la
responsabilita' del proprio assicurato ferma restando, in ogni  caso,
la successiva  regolazione  dei  rapporti  tra  le  imprese  medesime
secondo quanto  previsto  nell'ambito  del  sistema  di  risarcimento
diretto.