Art. 150. 
 
           Disciplina del sistema di risarcimento diretto 
 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: 
    a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle
parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di
assicurazione; 
    b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di
sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; 
    c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa  di
assicurazione per il risarcimento del danno; 
    d)  i  limiti  e  le  condizioni  di  risarcibilita'  dei   danni
accessori; 
    e)  i  principi  per  la   cooperazione   tra   le   imprese   di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati  dal
sistema di risarcimento diretto. 
  2. Le disposizioni relative alla procedura  prevista  dall'articolo
149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in
altri Stati membri che operano nel  territorio  della  Repubblica  ai
sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime  abbiano  aderito
al sistema di risarcimento diretto. 
  3. L'ISVAP  vigila  sul  sistema  di  risarcimento  diretto  e  sui
principi  adottati  dalle  imprese  per  assicurare  la  tutela   dei
danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione
e la stabilita' delle imprese.