Art. 289.
            Prevenzione e protezione contro le esplosioni

  1.   Ai  fini  della  prevenzione  e  della  protezione  contro  le
esplosioni,  sulla  base  della valutazione dei rischi e dei principi
generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta
le   misure   tecniche   e   organizzative   adeguate   alla   natura
dell'attivita';  in  particolare  il  datore  di  lavoro  previene la
formazione di atmosfere esplosive.
  2.  Se  la  natura  dell'attivita'  non  consente  di  prevenire la
formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
    a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
    b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo
da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  3.  Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e
integrate  con  altre  contro la propagazione delle esplosioni e sono
riesaminate   periodicamente   e,  in  ogni  caso,  ogniqualvolta  si
verifichino cambiamenti rilevanti.