Art. 292.
Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri
temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino
lavoratori di piu' imprese, ciascun datore di lavoro e' responsabile
per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilita' individuale di ciascun datore
di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che
e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte
le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e
specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui
all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalita' di attuazione
di detto coordinamento.