Art. 294.
Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il
datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un
documento, denominato: "documento sulla protezione contro le
esplosioni".
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli
obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i
dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.