Art. 294.
           Documento sulla protezione contro le esplosioni

  1.  Nell'assolvere  gli  obblighi  stabiliti  dall'articolo  290 il
datore  di  lavoro  provvede  a  elaborare  e  a tenere aggiornato un
documento,   denominato:   "documento   sulla  protezione  contro  le
esplosioni".
 2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
    a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
    b)   che  saranno  prese  misure  adeguate  per  raggiungere  gli
obiettivi del presente titolo;
    c)  quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di
cui all'allegato XLIX;
    d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime
di cui all'allegato L;
    e)  che  i  luoghi  e  le  attrezzature  di  lavoro,  compresi  i
dispositivi  di  allarme,  sono  concepiti,  impiegati e mantenuti in
efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
    f)  che,  ai  sensi  del  titolo  III,  sono  stati  adottati gli
accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
  3.  Il  documento  di  cui  al  comma 1 deve essere compilato prima
dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro,
le   attrezzature   o  l'organizzazione  del  lavoro  abbiano  subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
  4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.