Art. 295.
Termini per l'adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003,
devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime
stabilite dal presente titolo.