Art. 295.
                      Termini per l'adeguamento

  1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive, gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o
dello  stabilimento  per  la  prima  volta  prima del 30 giugno 2003,
devono  soddisfare,  a  decorrere da tale data, i requisiti minimi di
cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
  2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi
atmosfere  esplosive,  che  sono  a disposizione dell'impresa o dello
stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  il  30 giugno 2003, devono
soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.
  3.  I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere   esplosive   devono   soddisfare  le  prescrizioni  minime
stabilite dal presente titolo.