Art. 296.
Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinche' le installazioni
elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III
e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.
Nota all'art. 296:
- Per il testo del decreto del Presidente della
Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all'art. 86.