Art. 296.
                              Verifiche

  1.   Il  datore  di  lavoro  provvede  affinche'  le  installazioni
elettriche  nelle  aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi
dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III
e  IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462.
 
          Nota all'art. 296:
              - Per   il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 462 del 2001, si veda nota all'art. 86.