Art. 406 
 
                       Studio di fattibilita' 
 
1. I soggetti di  cui  all'articolo  153  del  codice  degli  appalti
possono presentare al Ministero della difesa proposte  relative  alla
realizzazione di alloggi di servizio  inseriti  nella  programmazione
triennale di cui all'articolo 128 del codice  degli  appalti,  ovvero
negli strumenti di  programmazione  approvati  dallo  Stato  maggiore
della  difesa,  in  applicazione  della  normativa  vigente,  tramite
contratti di concessione  attinenti  alla  progettazione  definitiva,
alla progettazione esecutiva,  alla  esecuzione  dei  lavori  e  alla
gestione funzionale ed economica degli alloggi, di  cui  all'articolo
143 del medesimo codice, con  risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei promotori stessi. 
2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione
di lavori pubblici di cui agli articoli 153  e  seguenti  del  codice
degli appalti, lo studio di  fattibilita'  di  cui  all'articolo  25,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005,
deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilita'  approvati
dal Ministero della difesa. 
3. Lo studio di fattibilita', di cui al comma 1, deve essere allegato
al bando di  gara,  ai  sensi  dell'articolo  153  del  codice  degli
appalti. 
 
 
          Note all'art. 406: 
          - Per gli artt. 143 e 153 del decreto legislativo 12 aprile
          2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. 
          - Il testo dell'art. 128 del citato d. lgs. n. 163 del 2006
          e' il seguente: 
          «Art.  128  (Programmazione  dei  lavori  pubblici).  -  1.
          L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al  presente
          codice di singolo  importo  superiore  a  100.000  euro  si
          svolge sulla base di  un  programma  triennale  e  di  suoi
          aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
          predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e
          della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei
          lavori da realizzare nell'anno stesso. 
          2. Il programma triennale costituisce momento attuativo  di
          studi   di   fattibilita'   e    di    identificazione    e
          quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro
          autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di
          concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi
          assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori
          strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni,
          indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,
          gestionali  ed  economico  - finanziarie  degli  stessi   e
          contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni
          intervento   nelle   sue   eventuali   componenti   storico
          - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle  sue
          componenti   di    sostenibilita'    ambientale,    socio -
          economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i
          bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la
          realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati,
          in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di
          programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono
          resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante
          affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici
          per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente
          mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della
          stazione appaltante. 
          3. Il programma  triennale  deve  prevedere  un  ordine  di
          priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere
          comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero
          del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di
          finanziamento con capitale privato maggioritario. 
          4. Nel programma triennale sono altresi'  indicati  i  beni
          immobili  pubblici  che,  al  fine   di   quanto   previsto
          dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  di
          diretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie,
          previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
          e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di
          rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica
          e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione
          catastale e ipotecaria. 
          5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai
          lavori previsti dal programma triennale  devono  rispettare
          le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli  interventi
          imposti da eventi imprevedibili o  calamitosi,  nonche'  le
          modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di  legge
          o  regolamentari  ovvero  da  altri   atti   amministrativi
          adottati a livello statale o regionale. 
          6.  L'inclusione  di  un  lavoro  nell'elenco  annuale   e'
          subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000
          di  euro,  alla  previa  approvazione  di  uno  studio   di
          fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore  a
          1.000.000  di  euro,   alla   previa   approvazione   della
          progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo
          93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
          all'articolo 153 per i quali e' sufficiente  lo  studio  di
          fattibilita'. 
          7. Un lavoro  puo'  essere  inserito  nell'elenco  annuale,
          limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con  riferimento
          all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione
          almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso
          l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del
          personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
          la funzionalita', fruibilita'  e  fattibilita'  di  ciascun
          lotto. 
          8. I progetti  dei  lavori  degli  enti  locali  ricompresi
          nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti
          urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi
          contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori
          pubblici. Resta ferma l'applicabilita'  delle  disposizioni
          di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267. 
          9.  L'elenco  annuale  predisposto  dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero
          disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o
          bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del
          decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e
          successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito
          nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla  base
          di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse
          gia' previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione
          al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione
          per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi
          d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le
          disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. 
          10. I lavori  non  ricompresi  nell'elenco  annuale  o  non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni. 
          11.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  sono  tenute   ad
          adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei
          lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con
          decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi
          triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati
          sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di
          cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile
          2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso
          l'Osservatorio. 
          12. I programmi  triennali  e  gli  aggiornamenti  annuali,
          fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da
          amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
          altresi'   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni
          dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
          con i documenti programmatori vigenti.». 
          - Per il decreto del Presidente della Repubblica 19  aprile
          2005 n. 170, si vedano le note all'articolo 401. 
          - Il testo del comma 3 dell'art. 25 del  citato  d.P.R.  n.
          170 del 2005 e' il seguente: 
          «3. Per ogni intervento inserito nel programma, di  importo
          superiore  a  100.000  euro,  e'  redatto  uno  studio   di
          fattibilita' in cui sono definite: 
          a) la localizzazione e l'esigenza; 
          b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorita'; 
          c) la valutazione sulla fattibilita' tecnica, tenendo conto
          anche dell'impatto ambientale e delle  azioni  e  soluzioni
          atte a superare eventuali limitazioni; 
          d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo
          complessivo; 
          e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da  cedere
          in  proprieta',  in  sostituzione  totale  o  parziale  del
          corrispettivo  dell'appalto,  ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 5-ter, della legge; 
          f) l'eventuale necessita' di realizzazione in  lotti  e  di
          finanziamento pluriennale.».