Art. 407 
 
                        Accordi di programma 
 
1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione
di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e  seguenti  del  codice
degli  appalti,  il  Ministero  della   difesa,   anche   avvalendosi
dell'Agenzia del  demanio  secondo  le  modalita'  individuate  dalle
convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4,  relativamente  a  ogni
singolo procedimento per la realizzazione  di  alloggi  di  servizio,
puo' richiedere agli enti territoriali interessati di  promuovere  un
accordo di programma da stipulare,  ai  sensi  dell'articolo  34  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con
la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti. 
 
 
          Note all'art. 407: 
          - Per il testo dell'art. 153  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 401. 
          - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo  18  agosto
          2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
          enti locali), pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000,  n.  227,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione  e
          l'attuazione di opere, di  interventi  o  di  programmi  di
          intervento   che   richiedono,   per   la   loro   completa
          realizzazione, l'azione integrata e coordinata  di  comuni,
          di province e regioni,  di  amministrazioni  statali  e  di
          altri soggetti pubblici, o comunque di due  o  piu'  tra  i
          soggetti  predetti,  il  presidente  della  Regione  o   il
          presidente della provincia o il sindaco, in relazione  alla
          competenza  primaria  o  prevalente  sull'opera   o   sugli
          interventi o  sui  programmi  di  intervento,  promuove  la
          conclusione di un accordo di programma, anche su  richiesta
          di uno o piu' dei soggetti interessati, per  assicurare  il
          coordinamento delle azioni e per determinarne i  tempi,  le
          modalita',  il  finanziamento  ed   ogni   altro   connesso
          adempimento. 
          2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti   di
          arbitrato,  nonche'  interventi  surrogatori  di  eventuali
          inadempienze dei soggetti partecipanti. 
          3. Per verificare la possibilita' di  concordare  l'accordo
          di programma, il presidente della Regione o  il  presidente
          della provincia o il sindaco convoca una conferenza  tra  i
          rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 
          4.  L'accordo,  consistente  nel   consenso   unanime   del
          presidente della Regione, del presidente  della  provincia,
          dei sindaci e delle altre amministrazioni  interessate,  e'
          approvato con atto formale del presidente della  Regione  o
          del  presidente  della  provincia  o  del  sindaco  ed   e'
          pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   Regione.
          L'accordo, qualora  adottato  con  decreto  del  presidente
          della Regione, produce gli  effetti  della  intesa  di  cui
          all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n.  616,  determinando  le  eventuali  e
          conseguenti  variazioni  degli  strumenti   urbanistici   e
          sostituendo le concessioni  edilizie,  sempre  che  vi  sia
          l'assenso del comune interessato. 
          5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione  degli   strumenti
          urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
          ratificata dal consiglio comunale  entro  trenta  giorni  a
          pena di decadenza. 
          6.  Per  l'approvazione  di  progetti  di  opere  pubbliche
          comprese nei programmi dell'amministrazione e per le  quali
          siano immediatamente utilizzabili i relativi  finanziamenti
          si procede a norma  dei  precedenti  commi.  L'approvazione
          dell'accordo di  programma  comporta  la  dichiarazione  di
          pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed   urgenza   delle
          medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
          se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 
          7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
          gli eventuali interventi  sostitutivi  sono  svolti  da  un
          collegio presieduto dal  presidente  della  Regione  o  dal
          presidente della provincia o  dal  sindaco  e  composto  da
          rappresentanti degli enti locali interessati,  nonche'  dal
          commissario del Governo nella Regione o dal prefetto  nella
          provincia   interessata    se    all'accordo    partecipano
          amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. 
          8. Allorche' l'intervento  o  il  programma  di  intervento
          comporti il concorso di due o  piu'  regioni  finitime,  la
          conclusione dell'accordo di  programma  e'  promossa  dalla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  cui   spetta
          convocare la conferenza di cui al comma 3. Il  collegio  di
          vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          ed e' composto dai rappresentanti di tutte le  regioni  che
          hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
          commissario del Governo ed al prefetto.».