Art. 341 
 
        Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria 
 
    1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per  i  contratti
di importo inferiore alle soglie  di  rilevanza  comunitaria  di  cui
all'articolo 215 del codice, le disposizioni di cui all'articolo  339
e le disposizioni contenute nella parte II,  titolo  VIII,  capo  III
(lavori in economia) e nella parte  IV,  titolo  V  (acquisizione  di
servizi  e  forniture  sotto  soglia  e  in  economia)  del  presente
regolamento. 
 
              Note all'art. 341 
              - Il testo dell'art. 215 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 215 (Importi delle soglie dei contratti  pubblici
          di rilevanza comunitaria nei  settori  speciali)  -  1.  le
          norme della presente parte si applicano  agli  appalti  che
          non sono esclusi in virtu'  delle  eccezioni  di  cui  agli
          articoli 17, 18, 19,  24,  25,  217  e  218  o  secondo  la
          procedura di cui all'articolo 219 e il cui  valore  stimato
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e'  pari
          o superiore alle soglie seguenti: 
              a) 387.000 euro per  quanto  riguarda  gli  appalti  di
          forniture e di servizi; 
              b) 4.845.000 euro per quanto riguarda  gli  appalti  di
          lavori.”