Art. 239.
                  (Giunta del Consiglio superiore)

  Per  il  personale  degli  archivi  di  Stato  avente qualifica non
superiore  ad  ispettore  generale,  soprintendente  di  1ª  classe e
direttore  capo  di  1ª  classe  le  attribuzioni  del  Consiglio  di
amministrazione  sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore
degli  archivi,  integrata  da  due  rappresentanti del personale, da
nominarsi  all'inizio  di  ogni  biennio  con  le  modalita' previste
dall'art. 146.