Art. 239. (Giunta del Consiglio superiore) Per il personale degli archivi di Stato avente qualifica non superiore ad ispettore generale, soprintendente di 1ª classe e direttore capo di 1ª classe le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi, integrata da due rappresentanti del personale, da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalita' previste dall'art. 146.