Art. 240.
(Scuole di paleografia   e  diplomatica  e  di  archivistica  per  il
                  personale degli archivi di Stato)

  Negli  archivi  di Stato designati dal ministero dello interno sono
istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica.
  A  coloro  che  abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato
gli esami viene rilasciato apposito attestato.
  Le  norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole
sono stabilite con regolamento su proposta del ministro per l'interno
di concerto coi ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.