Art. 243.
(Giudizio complessivo per gli  allievi  delle scuole di paleografia e
                          di archivistica)

  Non  puo'  essere  attribuito  un  giudizio complessivo superiore a
"mediocre"  agli  archivisti  che,  tenuti a frequentare le scuole di
paleografia  e  di archivistica, trascurino senza giustificati motivi
la  frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma
di idoneita'.