Art. 243. (Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivistica) Non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre" agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneita'.