Art. 244.
(Speciali casi di incompatibilita'  per il personale degli archivi di
                               Stato)

  Fermo  il  disposto  degli  articoli  60 e 62, agli impiegati degli
archivi di Stato e' vietato:
    essere  archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di
far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti;
    eseguire,  per  conto  di  enti  morali o di privati, indagini di
indole  nobiliare,  araldica  o  genealogica  nonche' qualunque altra
ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti;
    portare   fuori  d'ufficio  o  trattenere  nella  propria  stanza
registri, volumi, schede, libri, documenti appartenenti all'archivio,
nonche'  darne  notizia  a  chicchesia,  in  modo  diverso  da quello
prescritto nel regolamento;
    alterare  l'ordine  dei  documenti  dalle  serie  originarie  dei
singoli  uffici  per farne collezione speciale o instituire arbitrari
riordinamenti;
    pubblicare  studi  particolari  su  materiale  archivistico senza
l'autorizzazione della direzione.
  Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio, superiore immediato
di  qualunque  sottrazione,  disordine  od  abuso,  che giunga a loro
notizia relativamente alle carte dell'archivio.