Art. 244. (Speciali casi di incompatibilita' per il personale degli archivi di Stato) Fermo il disposto degli articoli 60 e 62, agli impiegati degli archivi di Stato e' vietato: essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private e di far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti; eseguire, per conto di enti morali o di privati, indagini di indole nobiliare, araldica o genealogica nonche' qualunque altra ricerca o lavoro nell'archivio cui sono addetti; portare fuori d'ufficio o trattenere nella propria stanza registri, volumi, schede, libri, documenti appartenenti all'archivio, nonche' darne notizia a chicchesia, in modo diverso da quello prescritto nel regolamento; alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezione speciale o instituire arbitrari riordinamenti; pubblicare studi particolari su materiale archivistico senza l'autorizzazione della direzione. Essi hanno l'obbligo di dare avviso al proprio, superiore immediato di qualunque sottrazione, disordine od abuso, che giunga a loro notizia relativamente alle carte dell'archivio.