Art. 121. Qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza, del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. L'ingegnere capo puo' consentire che il limite suddetto sia superato quando, per l'idoneita' dei mezzi impiegati, la sicurezza sia ugualmente tutelata. In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo. Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare un segnale acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio d'azione degli organi in movimento.