Art. 121. 
 
  Qualora si impieghino escavatrici meccaniche  poste  al  piede  del
fronte di scavo, l'altezza, del fronte stesso non  deve  superare  il
limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. 
  L'ingegnere  capo  puo'  consentire  che  il  limite  suddetto  sia
superato quando, per l'idoneita' dei mezzi  impiegati,  la  sicurezza
sia ugualmente tutelata. 
  In tal caso l'imprenditore deve disporre una recinzione in modo che
nessuno possa avvicinarsi al ciglio dello scavo. 
  Prima che l'escavatrice sia messa in moto si deve dare  un  segnale
acustico e gli operai non devono trattenersi entro il raggio d'azione
degli organi in movimento.