Art. 394 (Art. 213 Cod. Str.)
(Sequestro del veicolo)
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213,
comma 2, del codice, il veicolo e' condotto nel luogo scelto per la
custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se e'
presente il conducente, il veicolo e' condotto dal medesimo a cura e
sotto la vigilanza dell'organo procedente. In tutti gli altri casi
questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi
che ritiene piu' idonei, in modo da non apportare danno al veicolo
stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti
all'esecuzione del sequestro.
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate e'
disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o
comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che
dia garanzie di idoneita' all'assolvimento degli obblighi di
custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle
cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto
all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale e' consegnata
all'interessato.
4. Se non e' possibile o non conviene custodire il veicolo o le
altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2,
il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro
avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici
o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto
competente. Il soggetto predetto e' nominato custode; tale nomina e
il luogo in cui la cosa e' custodita sono indicati nel verbale di
affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal
custode. Copia del verbale e' consegnata all'interessato.
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3,
o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo
sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonche' dello
stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di
altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il
verbale deve, altresi', contenere menzione espressa degli
avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di
presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita'
competente, nonche' sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai
doveri della custodia. Se e' necessario apporre sigilli alle cose
sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si
fa menzione nel suddetto verbale.
6. L'inosservanza di alcune delle formalita' di cui al comma 5, non
esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio
e dalle responsabilita' relative.
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed
alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
8. Non puo' essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle
altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei
casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve
essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato
all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia.
Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode,
si redige verbale in cui e' nominato il nuovo custode, scelto con i
criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli
avvertimenti di cui al comma 5; il verbale e' sottoscritto dal nuovo
custode e notificato all'interessato.
Nota all'art. 394:
- Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.
571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma
e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689, concernente modifiche al sistema penale) e' il
seguente:
"Art. 10. - L'autorita' prevista nel primo comma
dell'art. 18 della legge ha facolta' di esaminare,
direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente
incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne
eseguire fotografie o altre riproduzioni e puo' disporre
gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
La facolta' di esaminare le cose sequestrate spetta
anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro
legali rappresentanti o procuratori speciali nonche' ai
loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di cui
al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno
diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale
di sequestro.
Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose
sequestrate l'autorita' procedente ne verifica prima la
identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il
quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare
nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e
la propria sottoscrizione.
Del compimento delle operazioni previste nel comma
precedente deve essere redatto processo verbale a cura
dell'autorita' procedente".