Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) 
                  Vendita e distruzione dei veicoli 
                   e delle altre cose sequestrate 
  1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e  degli  altri  beni
sono effettuate a  cura  dell'Intendenza  di  Finanza  competente  in
relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano. 
  2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni,
gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli
stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza  copia  del  verbale  di
sequestro,  l'ordinanza  di   confisca   e   prova   delle   avvenute
notificazioni agli interessati.