Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.)
Vendita e distruzione dei veicoli
e delle altre cose sequestrate
1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni
sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in
relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni,
gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli
stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di
sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute
notificazioni agli interessati.