Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) 
                       (Rimozione del veicolo) 
  1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo,  di  cui
all'articolo 215, comma 1, del codice, e'  attuata  dagli  organi  di
polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il
deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario  della
strada, il quale e' tenuto ad attrezzare detti  luoghi  in  modo  che
siano  sicuri  i  veicoli  in  esso  depositati  ed  a  preporvi   un
responsabile che assuma la figura di custode ai sensi di  legge.  Gli
enti proprietari devono compilare annualmente un elenco dei  depositi
cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli  che  vi  possono  essere
depositati e comunicarlo agli organi di polizia di  cui  all'articolo
12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in  una
determinata localita', i depositi sono  piu'  d'uno,  gli  organi  di
polizia suddetti devono, per  il  trasferimento  e  il  deposito  del
veicolo   rimosso,   scegliere   quello   piu'   vicino   al    luogo
dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. 
  2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al  luogo
del deposito e' effettuato o direttamente con  gli  appositi  veicoli
appartenenti  all'ente  proprietario  ovvero  con   gli   autoveicoli
appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato  concesso  ai  sensi
dell'articolo 159, comma 3, del codice, e dell'articolo 354. In  ogni
caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente  comunica
all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito,  quando
possibile. 
  3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma  1
assume la figura di custode si applicano, in quanto  compatibili,  le
disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui  all'articolo
394. 
  4. Per la restituzione  del  veicolo  rimosso  l'interessato  o  la
persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del  luogo
di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le  spese
di intervento, rimozione e  custodia  secondo  tabelle  preparate  ed
annualmente  aggiornate  dall'ente   proprietario.   Della   avvenuta
restituzione  e'  redatto  verbale  (modello  V.2)  sottoscritto  dal
custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata  che
espressamente deve dichiarare, previo accertamento,  che  il  veicolo
non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione.  Una
copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento  delle
spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode. 
  5. All'ipotesi di alienazione o demolizione  del  veicolo  rimosso,
prevista dall'articolo 215, comma 4, del  codice,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.