Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.)
(Rimozione del veicolo)
1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui
all'articolo 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli organi di
polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il
deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della
strada, il quale e' tenuto ad attrezzare detti luoghi in modo che
siano sicuri i veicoli in esso depositati ed a preporvi un
responsabile che assuma la figura di custode ai sensi di legge. Gli
enti proprietari devono compilare annualmente un elenco dei depositi
cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere
depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo
12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una
determinata localita', i depositi sono piu' d'uno, gli organi di
polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del
veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino al luogo
dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo
del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli
appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli
appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi
dell'articolo 159, comma 3, del codice, e dell'articolo 354. In ogni
caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica
all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando
possibile.
3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1
assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo
394.
4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la
persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo
di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese
di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed
annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta
restituzione e' redatto verbale (modello V.2) sottoscritto dal
custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che
espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo
non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una
copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle
spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode.
5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso,
prevista dall'articolo 215, comma 4, del codice, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.