Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.) (Rimozione del veicolo) 1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, e' attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada, il quale e' tenuto ad attrezzare detti luoghi in modo che siano sicuri i veicoli in esso depositati ed a preporvi un responsabile che assuma la figura di custode ai sensi di legge. Gli enti proprietari devono compilare annualmente un elenco dei depositi cosi' attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata localita', i depositi sono piu' d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello piu' vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza. 2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito e' effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio e' stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. 3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394. 4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale (modello V.2) sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale e' rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette e' rilasciata quietanza dal custode. 5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista dall'articolo 215, comma 4, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.