Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.)
Blocco del veicolo
1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215,
comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle
ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalita' di
applicazione indicate nello stesso articolo.
2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo
titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1,
versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo
tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario
della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto
organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene
secondo le modalita' di cui al comma 1. Della rimozione e' redatto
verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto.
3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.