Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.) 
                         Blocco del veicolo 
  1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di  cui  all'articolo  215,
comma 3, del codice, l'organo di polizia che  accerta  la  violazione
provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle
ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le  modalita'  di
applicazione indicate nello stesso articolo. 
  2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo
titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1,
versando le spese  di  intervento,  bloccaggio  e  rimozione  secondo
tabelle preparate ed annualmente  aggiornate  dall'ente  proprietario
della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto
organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene
secondo le modalita' di cui al comma 1. Della  rimozione  e'  redatto
verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto. 
  3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.