Art. 399 (Art. 216 Cod. Str.) 
                (Ritiro dei documenti di circolazione 
                della targa o della patente di guida) 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma  1,  del  codice,  di
ritiro dei  documenti  di  circolazione  o  della  patente,  l'organo
accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo
di  deposito  o  di  custodia  indicato  dall'avente  diritto  o  dal
conducente  del  veicolo.  All'uopo,   l'agente   rilascia   permesso
provvisorio  di  circolazione  limitatamente  al  periodo  di   tempo
necessario a condurre il veicolo  nel  suddetto  luogo  di  custodia,
usando la via piu' breve, con annotazione  di  essa  sul  verbale  di
contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente  non  abbiano  un
luogo da indicare, l'organo accertatore  procede  alla  custodia  del
veicolo, applicando, in quanto compatibili,  le  norme  dell'articolo
394. 
  2. Nei casi in cui la legge  dispone  il  ritiro  immediato  di  un
documento di circolazione o della  patente  di  guida,  l'agente  che
accerta la violazione, per consentire al  conducente  di  raggiungere
col veicolo il luogo dallo stesso  indicato,  appone  a  tergo  della
copia del processo verbale di accertamento, la  seguente  annotazione
debitamente sottoscritta: 
    

UFFICIO/COMANDO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Il sottoscritto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
   - la patente di guida cat.   . . . . . ..  n.   . . . . . . . . .
   - la carta di circolazione del veicolo targa
  . . . . . . . . . . . .. ;
   - il certificato di circolazione n.   . . . . . . . . . . . . . .
rilasciat  ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   - il certificato di proprieta' del veicolo.  . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . .. ;
per violazione all'articolo  . . . . .. del codice della strada.
  La presente annotazione e' redatta  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  . . . . del Regolamento, per consentire il viaggio col
veicolo fino alla localita' di  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   Data  . . . . . . . . . .
                                     . . . . . . . . . . . . . . ..
                                                (firma)
    
  3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216,
comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a  ritirarla  dopo
che il veicolo e' stato depositato in uno  dei  luoghi  indicati  dal
comma 1, e la consegna all'ufficio o  comando  da  cui  dipende.  Del
ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una  copia  e'  consegnata
all'avente diritto. Al deposito, in  caso  di  ritiro  di  targa,  si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.