Art. 399 (Art. 216 Cod. Str.)
(Ritiro dei documenti di circolazione
della targa o della patente di guida)
1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di
ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo
accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo
di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal
conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso
provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo
necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia,
usando la via piu' breve, con annotazione di essa sul verbale di
contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un
luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del
veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo
394.
2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un
documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che
accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere
col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della
copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione
debitamente sottoscritta:
UFFICIO/COMANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat. . . . . . .. n. . . . . . . . . .
- la carta di circolazione del veicolo targa
. . . . . . . . . . . .. ;
- il certificato di circolazione n. . . . . . . . . . . . . . .
rilasciat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- il certificato di proprieta' del veicolo. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .. ;
per violazione all'articolo . . . . .. del codice della strada.
La presente annotazione e' redatta ai sensi e per gli effetti
dell'articolo . . . . del Regolamento, per consentire il viaggio col
veicolo fino alla localita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . ..
(firma)
3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216,
comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo
che il veicolo e' stato depositato in uno dei luoghi indicati dal
comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del
ritiro e' redatto apposito verbale, di cui una copia e' consegnata
all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.