Art. 400 (Art. 218 Cod. Str.) 
      (Sospensione della patente di guida in caso di recidiva) 
  1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai  sensi
dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata  della
sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della
medesima disposizione di legge,  o  la  comminazione  della  sanzione
della revoca della patente nei  casi  previsti  dal  vigente  codice,
presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della 
M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno 
schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare
della patente di guida, i dati dell'ordinanza  di  sospensione  della
patente, indicando il relativo periodo,  nonche'  gli  estremi  della
violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione
e' fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e  l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti  alla
detta  iscrizione,  appena  emessa  o   comunicata   l'ordinanza   di
sospensione. 
  2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere  annotate  tutte
le ordinanze di sospensione o revoca della patente,  relativamente  a
violazioni  commesse  nell'ambito   territoriale   rientrante   nella
competenza dei predetti uffici, anche se  la  violazione  stessa  sia
stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.