Art. 400 (Art. 218 Cod. Str.)
(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi
dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della
sospensione della patente di guida a seguito di piu' violazioni della
medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione
della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice,
presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. e presso ogni prefettura e' istituito uno
schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare
della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della
patente, indicando il relativo periodo, nonche' gli estremi della
violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione
e' fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla
detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di
sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte
le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a
violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella
competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia
stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.