Art. 269. 
           Accesso ai ruoli direttivi e relativi concorsi 
 
  1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei  conservatori  di
musica e delle accademie nazionali di  arte  drammatica  e  di  danza
avviene mediante concorsi per titoli ed esami. 
  2. I concorsi constano di una prova scritta e di  una  prova  orale
dirette ad accertare la preparazione  culturale  e  l'attitudine  del
candidato all'esercizio della funzione direttiva nei conservatori  di
musica e nelle predette accademie. 
  3. Coloro i quali superano il concorso e sono  utilmente  collocati
in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso  sono  nominati  in
ruolo e sono ammessi ad un anno di prova. Le nomine sono disposte nei
limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad
eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni  caso,  effettuate  su
posti dei quali  si  preveda  la  soppressione  nell'anno  scolastico
successivo. 
  4. Per la partecipazione al concorso per  direttore  dell'Accademia
nazionale di danza e' richiesto il requisito di cui all'articolo 228,
comma 5. 
  5. Per quanto riguarda le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,
gli orientamenti programmatici per le  prove  di  esame  e  i  titoli
valutabili si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo
I, capo II, sezione III del presente testo unico. 
  6. Le  commissioni  giudicatrici  sono  presiedute  da  un  docente
universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali
o da un ispettore tecnico ovvero  da  un  direttore  di  ruolo  delle
predette istituzioni e composte da due direttori di  ruolo  e  da  un
funzionario  dell'Amministrazione  della  pubblica   istruzione   con
qualifica non inferiore a dirigente. 
  7. Il presidente e' scelto per  sorteggio  dal  dirigente  preposto
all'istruzione  artistica  tra  coloro  i  quali  siano  compresi  in
appositi elenchi compilati, per i docenti universitari, dal Consiglio
universitario nazionale e, per il personale direttivo  ed  ispettivo,
dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di
ruolo, componenti della commissione, sono scelti  per  sorteggio  tra
coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato  dal  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. 
  8. In materia di esoneri si applicano le disposizioni  dettate  per
le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di   reclutamento   del
personale docente delle altre istituzioni scolastiche. 
  9. Ai componenti delle  commissioni  sono  corrisposti  i  compensi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata.