Art. 271. Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di almeno dieci anni e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso. 2. I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non puo' essere, di regola, conferita al medesimo docente per piu' di due volte immediatamente successive nella medesima sede. 3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni cosi' costituite. 4. Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove cio' non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola. 5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dettate per i concorsi per il personale docente delle altre istituzioni scolastiche.