Art. 271. 
                      Commissioni giudicatrici 
 
  1. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un  direttore  di
ruolo o da un docente di ruolo  che  abbia  espletato  l'incarico  di
direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della  materia
cui si riferisce il concorso con un'anzianita' giuridica nel ruolo di
almeno dieci anni e composte da  due  docenti  di  ruolo  con  almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti  cui
si riferisce il concorso. 
  2. I presidenti delle  commissioni  giudicatrici  sono  scelti  per
sorteggio dal dirigente preposto all'istruzione artistica fra  coloro
i quali siano compresi in appositi elenchi  compilati  dal  Consiglio
nazionale della pubblica istruzione. I  componenti  sono  scelti  per
sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente  delle  predette
commissioni giudicatrici non puo' essere,  di  regola,  conferita  al
medesimo docente per piu'  di  due  volte  immediatamente  successive
nella medesima sede. 
  3. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni
quando il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  duecento.  Il
presidente della commissione assicura il coordinamento  di  tutte  le
sottocommissioni cosi' costituite. 
  4. Per i concorsi relativi a particolari  discipline,  in  caso  di
mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina puo' essere
conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline
affini, ovvero,  ove  cio'  non  sia  possibile,  a  persone  esperte
estranee alla scuola. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra il
personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla
quarta. Le commissioni dei concorsi per soli titoli  sono  costituite
secondo modalita' definite con ordinanza del Ministro della  pubblica
istruzione. 
  6. Per quanto non previsto dal presente articolo  si  applicano  le
disposizioni dettate per i concorsi per il  personale  docente  delle
altre istituzioni scolastiche.