Art. 274. 
Contratti di collaborazione per il personale in  servizio  alla  data
                         del 13 luglio 1980 
 
  1. I docenti dei conservatori di  musica  che,  alla  data  del  13
luglio 1980,  abbiano  esercitato,  oltre  l'insegnamento,  attivita'
presso enti lirici  o  istituzioni  di  produzione  musicale  e  che,
avvalendosi della facolta'  di  scelta  del  rapporto  di  dipendenza
organica per l'una o l'altra attivita', abbiano optato, entro  il  31
ottobre 1993, per la  dipendenza  dagli  enti  lirici  o  istituzioni
predette, perdendo  conseguentemente  la  qualita'  di  titolari  nei
conservatori di musica,  hanno  la  precedenza  assoluta  rispetto  a
qualsiasi altro aspirante, ai fini della  stipula  del  contratto  di
collaborazione con il conservatorio dal  quale  dipendevano  all'atto
dell'opzione. 
  2. Il contratto di cui al comma 1 ha durata triennale e puo' essere
rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque  non  oltre
il compimento del 60› anno di eta'. 
  3. In tali casi i posti restano indisponibili per  l'intera  durata
del contratto. 
  4.  Il  compenso  per  le  attivita'  previste  nel  contratto   di
collaborazione  relativo  al  personale  contemplato   nel   presente
articolo ha carattere onnicomprensivo  ed  e'  pari  all'entita'  del
trattamento economico complessivo in godimento da parte  dei  singoli
interessati  all'atto  dell'opzione  con   le   esclusioni   indicate
nell'articolo 273. Dopo un quinquennio di attivita'  contrattuale  il
compenso  e'  rivalutato  secondo  quanto   previsto   al   comma   6
dell'articolo 273, qualora il compenso stesso risulti inferiore  allo
stipendio della seconda classe. 
  5. Per le situazioni di cumulo verificatesi  prima  del  13  luglio
1980,  non  si  daluogo  alla  riduzione  dello  stipendio   di   cui
all'articolo 99 del  regio  decreto  30  dicembre  1923,  n.  2960  e
successive modificazioni, sino  alla  scadenza  del  termine  del  31
ottobre 1993. 
  6. Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano  anche  di
trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i  contratti
sono ridotti  di  un  quinto  e  comunque  in  misura  non  superiore
all'importo della pensione in  godimento,  salvo  diversa  disciplina
derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.