Art. 275. Modelli viventi 1. I modelli viventi nelle accademie di belle arti e nei licei artistici sono assunti con incarichi annuali, per un numero di ore di servizio compreso tra le dieci e le venti ore settimanali. 2. La retribuzione oraria per tali incarichi e' determinata dal Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto del trattamento economico previsto per la terza qualifica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola. Essa e' corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite con l'incarico. L'adeguamento retributivo avviene in corrispondenza ed in proporzione dei miglioramenti stabiliti per la terza qualifica del predetto personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 3. Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento ed all'orario di servizio. In materia di assenze e di congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria del servizio. 4. Ai modelli viventi sono corrisposte, in quanto spettanti, le quote di aggiunta di famiglia. 5. Ai fini del trattamento assistenziale e previdenziale si applicano le norme relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo della scuola. 6. L'incarico annuale e' titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi negli anni successivi. 7. I modelli viventi sono nominati, a domanda, nei ruoli del personale ausiliario, via via che si rendono liberi i posti, dopo dieci anni di servizio anche non continuativo. 8. Il servizio prestato in qualita' di modelli viventi e' riconosciuto nel ruolo del personale ausiliario secondo le disposizioni in vigore per il predetto personale della scuola.