Art. 329 
 
 
                   Fatti di bancarotta fraudolenta 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  322   agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' in liquidazione giudiziale, i quali  hanno  commesso  alcuno
dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 
    2.  Si  applica  alle   persone   suddette   la   pena   prevista
dall'articolo 322, comma 1, se: 
    a) hanno cagionato, o concorso a  cagionare,  il  dissesto  della
societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli  2621,
2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. 
    b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
dissesto della societa'. 
    3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo
322, comma 4. 
 
          Note all'art. 329: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622,  2626,
          2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile: 
              "Art. 2621. False comunicazioni sociali. 
              Fuori   dai   casi   previsti   dall'art.   2622,   gli
          amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti
          alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
          e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per  se'  o
          per  altri  un  ingiusto  profitto,  nei   bilanci,   nelle
          relazioni o nelle altre comunicazioni  sociali  dirette  ai
          soci o al pubblico, previste dalla  legge,  consapevolmente
          espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
          ovvero  omettono   fatti   materiali   rilevanti   la   cui
          comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla  situazione
          economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del
          gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
          idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la  pena
          della reclusione da uno a cinque anni. 
              La stessa pena si applica anche se  le  falsita'  o  le
          omissioni riguardano beni posseduti  o  amministrati  dalla
          societa' per conto di terzi. 
              Art. 2622. False comunicazioni sociali  delle  societa'
          quotate. 
              Gli amministratori, i direttori generali,  i  dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,
          i sindaci e i liquidatori di societa'  emittenti  strumenti
          finanziari  ammessi  alla  negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato  italiano  o  di  altro   Paese   dell'Unione
          europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri
          un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o  nelle
          altre comunicazioni sociali dirette ai soci o  al  pubblico
          consapevolmente espongono fatti materiali  non  rispondenti
          al vero ovvero omettono fatti materiali  rilevanti  la  cui
          comunicazione  e'  imposta  dalla  legge  sulla  situazione
          economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o  del
          gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
          idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la  pena
          della reclusione da tre a otto anni. 
              Alle  societa'  indicate  nel  comma  precedente   sono
          equiparate: 
              1) le societa' emittenti  strumenti  finanziari  per  i
          quali e' stata presentata una richiesta di ammissione  alla
          negoziazione in un  mercato  regolamentato  italiano  o  di
          altro Paese dell'Unione europea; 
              2) le societa' emittenti strumenti  finanziari  ammessi
          alla  negoziazione   in   un   sistema   multilaterale   di
          negoziazione italiano; 
              3)  le  societa'  che  controllano  societa'  emittenti
          strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   un
          mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
          europea; 
              4) le societa' che fanno appello al pubblico  risparmio
          o che comunque lo gestiscono. 
              Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
          anche  se  le  falsita'  o  le  omissioni  riguardano  beni
          posseduti  o  amministrati  dalla  societa'  per  conto  di
          terzi." 
              "Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti. 
              Gli amministratori che, fuori  dei  casi  di  legittima
          riduzione  del  capitale  sociale,   restituiscono,   anche
          simulatamente,  i  conferimenti  ai  soci  o  li   liberano
          dall'obbligo di eseguirli, sono puniti  con  la  reclusione
          fino ad un anno. 
              Art. 2627. Illegale ripartizione degli  utili  e  delle
          riserve. 
              Salvo che il fatto non costituisca  piu'  grave  reato,
          gli amministratori che  ripartiscono  utili  o  acconti  su
          utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
          riserva,  ovvero  che  ripartiscono  riserve,   anche   non
          costituite con utili, che  non  possono  per  legge  essere
          distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 
              La restituzione degli utili o la  ricostituzione  delle
          riserve prima del termine previsto per  l'approvazione  del
          bilancio estingue il reato. 
              Art. 2628. Illecite operazioni  sulle  azioni  o  quote
          sociali o della societa' controllante. 
              Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
          legge, acquistano o sottoscrivono azioni o  quote  sociali,
          cagionando una lesione all'integrita' del capitale  sociale
          o delle riserve non distribuibili per  legge,  sono  puniti
          con la reclusione fino ad un anno. 
              La stessa pena  si  applica  agli  amministratori  che,
          fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge,  acquistano   o
          sottoscrivono  azioni  o  quote   emesse   dalla   societa'
          controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
          delle riserve non distribuibili per legge. 
              Se il capitale sociale o le riserve  sono  ricostituiti
          prima del termine previsto per l'approvazione del  bilancio
          relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta
          in essere la condotta, il reato e' estinto . 
              Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori. 
              Gli   amministratori   che,   in    violazione    delle
          disposizioni di legge a tutela  dei  creditori,  effettuano
          riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa'
          o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti,  a
          querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
          a tre anni. 
              Il  risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima  del
          giudizio estingue il reato." 
              "Art. 2632. Formazione fittizia del capitale. 
              Gli amministratori e i soci conferenti  che,  anche  in
          parte,  formano  od  aumentano  fittiziamente  il  capitale
          sociale mediante attribuzioni di azioni o quote  in  misura
          complessivamente  superiore  all'ammontare   del   capitale
          sociale,  sottoscrizione  reciproca  di  azioni  o   quote,
          sopravvalutazione rilevante dei  conferimenti  di  beni  in
          natura o di crediti ovvero del  patrimonio  della  societa'
          nel caso di trasformazione, sono puniti con  la  reclusione
          fino ad un anno. 
              Art. 2633. Indebita ripartizione dei  beni  sociali  da
          parte dei liquidatori. 
              I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
          prima   del   pagamento    dei    creditori    sociali    o
          dell'accantonamento delle somme necessario  a  soddisfarli,
          cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela  della
          persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
              Il  risarcimento  del  danno  ai  creditori  prima  del
          giudizio estingue il reato. 
              Art. 2634. Infedelta' patrimoniale. 
              Gli  amministratori,   i   direttori   generali   e   i
          liquidatori, che, avendo  un  interesse  in  conflitto  con
          quello della societa', al fine di  procurare  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto profitto o altro  vantaggio,  compiono  o
          concorrono a  deliberare  atti  di  disposizione  dei  beni
          sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno
          patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei  mesi  a
          tre anni. 
              La stessa pena si applica se il fatto  e'  commesso  in
          relazione a beni posseduti o  amministrati  dalla  societa'
          per conto di terzi, cagionando a  questi  ultimi  un  danno
          patrimoniale. 
              In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa'
          collegata  o  del  gruppo,  se  compensato   da   vantaggi,
          conseguiti  o  fondatamente  prevedibili,   derivanti   dal
          collegamento o dall'appartenenza al gruppo. 
              Per i delitti previsti dal primo  e  secondo  comma  si
          procede a querela della persona offesa.".