Art. 330 
 
 
                    Fatti di bancarotta semplice 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  323   agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di
societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: 
    a)  hanno  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  nel  suddetto
articolo; 
    b) hanno concorso a cagionare  od  aggravare  il  dissesto  della
societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.