Art. 331 
 
 
                     Ricorso abusivo al credito 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  325   agli
amministratori ed ai direttori  generali  di  societa'  sottoposte  a
liquidazione giudiziale, i quali hanno  commesso  il  fatto  in  esso
previsto.