Art. 332 
 
 
                   Denuncia di crediti inesistenti 
 
    1.  Si  applicano  le  pene  stabilite  nell'articolo  327   agli
amministratori, ai direttori generali e ai  liquidatori  di  societa'
dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti  in
esso indicati.