Art. 333 
 
 
                        Reati dell'institore 
 
    1. All'institore dell'imprenditore,  dichiarato  in  liquidazione
giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso  colpevole
dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327  si  applicano
le pene in questi stabilite.