Art. 334 
 
 
Interesse  privato  del  curatore  negli  atti   della   liquidazione
                             giudiziale. 
 
    1. Salvo che al fatto non siano  applicabili  gli  articoli  315,
317, 318, 319, 321, 322 e 323 del  codice  penale,  il  curatore  che
prende  interesse  privato  in  qualsiasi  atto  della   liquidazione
giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti  simulati
e' punito con la reclusione da due a sei anni  e  con  la  multa  non
inferiore a euro 206. 
    2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
          Note all'art. 334: 
 
              - Si riporta il testo degli  articolo  315  (abrogato),
          317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale: 
              "Art. 315. Malversazione a danno di privati." 
              "Art. 317. Concussione. 
              Il pubblico ufficiale o  l'incaricato  di  un  pubblico
          servizio che,  abusando  della  sua  qualita'  o  dei  suoi
          poteri,  costringe   taluno   a   dare   o   a   promettere
          indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
              Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione. 
              Il pubblico ufficiale che, per  l'esercizio  delle  sue
          funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
          per un terzo, denaro o  altra  utilita'  o  ne  accetta  la
          promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
              Art. 319. Corruzione per un atto  contrario  ai  doveri
          d'ufficio. 
              Il pubblico ufficiale che, per omettere o  ritardare  o
          per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
          per compiere o per  aver  compiuto  un  atto  contrario  ai
          doveri di ufficio, riceve, per se' o per un  terzo,  denaro
          od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito  con
          la reclusione da sei a dieci anni." 
              "Art. 321. Pene per il corruttore. 
              Le pene stabilite nel primo  comma  dell'articolo  318,
          nell'articolo   319,   nell'articolo   319-bis,   nell'art.
          319-ter, e nell'articolo 320  in  relazione  alle  suddette
          ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a  chi
          da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
          pubblico servizio il denaro od altra utilita'. 
              Art. 322. Istigazione alla corruzione. 
              Chiunque offre o promette denaro od altra utilita'  non
          dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un  incaricato  di  un
          pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
          suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa  non
          sia  accettata,  alla  pena  stabilita  nel   primo   comma
          dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
              Se l'offerta o la promessa  e'  fatta  per  indurre  un
          pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico  servizio
          ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
          fare  un  atto  contrario  ai  suoi  doveri,  il  colpevole
          soggiace,  qualora  l'offerta  o  la   promessa   non   sia
          accettata, alla pena stabilita nell'articolo  319,  ridotta
          di un terzo. 
              La pena di cui al primo comma si  applica  al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
          per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
              La pena di cui al secondo comma si applica al  pubblico
          ufficiale o all'incaricato  di  un  pubblico  servizio  che
          sollecita  una  promessa  o  dazione  di  denaro  od  altra
          utilita' da parte di un privato per le  finalita'  indicate
          dall'articolo 319. 
              Art. 323. Abuso d'ufficio. 
              Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,
          il pubblico ufficiale o l'incaricato di  pubblico  servizio
          che, nello svolgimento delle funzioni o  del  servizio,  in
          violazione di norme  di  legge  o  di  regolamento,  ovvero
          omettendo di astenersi in presenza di un interesse  proprio
          o di un prossimo congiunto o negli altri  casi  prescritti,
          intenzionalmente procura a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto
          vantaggio patrimoniale ovvero  arreca  ad  altri  un  danno
          ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
              La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o  il
          danno hanno un carattere di rilevante gravita'.".