Art. 335 
 
 
               Accettazione di retribuzione non dovuta 
 
    1.  Il  curatore  della  liquidazione  giudiziale  che  riceve  o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma,  in  aggiunta
di quella liquidata  in  suo  favore  dal  tribunale  o  dal  giudice
delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la
multa da euro 103 a euro 516. 
    2.  Nei  casi  piu'  gravi   alla   condanna   puo'   aggiungersi
l'inabilitazione temporanea  all'ufficio  di  amministratore  per  la
durata non inferiore a due anni.