Art. 336 
 
 
  Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 
 
    1. Il curatore  che  non  ottempera  all'ordine  del  giudice  di
consegnare  o  depositare  somme  o  altra  cosa  della  liquidazione
giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 
    2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a
sei mesi o la multa fino a euro 309.