Art. 339 
 
 
                           Mercato di voto 
 
    1. Il creditore che stipula con  l'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio
favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni  del
comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore a euro 103. 
    2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 
    3. La stessa pena si  applica  all'imprenditore  in  liquidazione
giudiziale e  a  chi  ha  contrattato  col  creditore  nell'interesse
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.