Art. 340 
 
 
             Esercizio abusivo di attivita' commerciale 
 
    1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi  in
stato di  inabilitazione  ad  esercitarla  per  effetto  di  condanna
penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e  con  la  multa
non inferiore a euro 103.