(Trattato-art. 312)
 
                              Art. 312 
 
 
  Le  merci  provenienti  dai  territori  delle  Potenze  alleate   e
associate dirette in Austria e le merci in  transito  per  l'Austria,
provenienti dai territori delle dette Potenze  o  a  destinazione  di
essi, profitteranno  di  pieno  diritto  sulle  ferrovie  austriache,
quanto alle tasse dovuti, tenuto conto di tutti i rimborsi  e  premi,
alle facilitazioni concesse e per ogni  altro  riguardo,  del  regime
piu' favorevole applicato alle merci della stessa specie  trasportate
su una qualunque delle linee austriache, sia per il traffico interno,
sia per l'esportazione, l'importazione od il transito  in  condizioni
simili di trasporto, specialmente per quanto  concerne  la  lunghezza
del percorso. La stessa regola sara' applicata, a richiesta di una  o
piu' Potenze alleate o associate, alle merci tassativamente designate
da queste Potenze,  provenienti  dall'Austria  e  destinate  ai  loro
territorli. 
 
  Quando  una  delle  Potenze  alleate  o  associate   lo   chiedera'
all'Austria, dovranno essere istituite tariffe internazionali in base
ai prezzi previsti  al  comma  precedente,  con  lettere  di  vettura
dirette. 
 
  Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli
288 e 289, l'Austria si impegna a mantenere sulle  proprie  linee  il
regime delle tariffe vigenti prima della guerra, per il traffico  dei
porti dell'Adriatico e  del  Mar  Nero,  dal  punto  di  vista  della
concorrenza dei porti tedeschi del Nord.